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CATEGORIE E TERRITORIO

BONUS EDILIZI: FOCUS SUL BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE

Oggi “tutti vogliono il Bonus Barriere Architettoniche”, misura introdotta dall’art. 119 – ter del famoso Decreto Rilancio (L. 34/2020 e s.m.i.), che resta praticamente l’unica a mantenere la possibilità di usufruire delle opzioni di cessione e sconto in fattura dopo le novità introdotte da febbraio di quest’anno.

E’ necessario tuttavia fare chiarezza.

Per cominciare è bene ricordare che, per l’applicazione di tale beneficio, occorre il rispetto dei requisiti previsti dal D.M. 236/1989 e che l’immobile oggetto di intervento, la cui categoria catastale risulta ininfluente (interpello n. 46 del 2022), sia esistente; inoltre l’Agenzia delle Entrate nella Circolare n.23 del 2022 definisce chi può effettivamente fruire dell’agevolazione: “Le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d’impresa”. Specifica poi che il bonus spetta “anche in assenza di disabili nell’unità immobiliare o nell’edificio oggetto degli interventi”.

La stessa Agenzia, con la Risposta a istanza di interpello n. 461 del 2022 chiarisce che il beneficio è applicabile anche ai lavori effettuati su un singolo appartamento in un condominio, per sostituire porte o sanitari purché, ovviamente, siano finalizzati ad eliminare barriere architettoniche. Tra le spese ammesse rientrano anche quelle per il completamento delle opere che permettono di superare gli ostacoli per i disabili.

Resta implicito che i soggetti che possono accedere al bonus “devono possedere o detenere l`immobile in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente il predetto avvio”, quindi anche (caso di interpello) associazioni sportive dilettantistiche che abbiano in concessione dal Comune la gestione di impianti sportivi.

Considerazione importante riguarda le spese agevolabili, in relazione al principio di cassa: non importa quando avviene l’intervento di rimozione delle barriere architettoniche, ma quando avviene il pagamento.

Si legge infatti nell’interpello n. 291/2022: “Riferendosi la norma alle «spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022», senza altre condizioni volte a circoscrivere l`applicazione della detrazione alla data di avvio degli interventi, ai fini dell`imputazione delle spese stesse occorre fare riferimento per le persone fisiche, al criterio di cassa e, quindi, alla data dell`effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono”.

In conclusione, il Bonus 75% risulta applicabile, anche con sconto in fattura o cessione del credito, a tutte le opere realizzate su edifici di qualunque natura o su singole unità immobiliari, purché finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche, e anche alle opere di completamento correlate.

La misura del 75%, in vigore fino al 31/12/2025, riguarda quindi tutti gli interventi realizzati su qualsiasi tipologia di edificio e finalizzati al superamento ed eliminazione di barriere architettoniche, compresi gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.

 La spesa massima agevolabile è così ripartita:

  • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  • 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari

 Importante sottolineare però una prerogativa essenziale: gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236:

Porte, finestre e porte-finestre

Secondo Il D.M. 14 giugno 1989, n.236, porte, finestre e porte-finestre devono essere facilmente utilizzabili e i meccanismi di apertura e chiusura devono essere facilmente manovrabili, mentre le parti mobili devono poter essere usate esercitando una lieve pressione.

Viene stabilito inoltre che la luce netta della porta di accesso di ogni edificio e di ogni unità immobiliare deve essere di almeno 80 cm. La luce netta delle altre porte deve essere di almeno 75 cm. L’altezza delle maniglie invece deve essere compresa tra 85 e 95 cm (consigliata 90 cm).

Devono inoltre, essere preferite soluzioni per le quali le singole ante delle porte non abbiano larghezza superiore ai 120 cm, e gli eventuali vetri siano collocati ad una altezza di almeno 40 cm dal piano del pavimento. L’anta mobile deve poter essere usata esercitando una pressione non superiore a 8 kg.

Per quanto riguarda gli infissi esterni viene stabilito che l’altezza delle maniglie o dispositivo di comando delle finestre deve essere compresa tra cm 100 e 130 cm, consigliata 115 cm. Nelle finestre lo spigolo vivo della traversa inferiore dell’anta apribile deve essere opportunamente sagomato o protetto per non causare infortuni.

Pavimentazioni

Il D.M. 236/1989 fornisce anche indicazioni sui requisiti delle pavimentazioni che devono essere di norma orizzontali e complanari tra loro e, nelle parti comuni e di uso pubblico, non sdrucciolevoli.

Eventuali differenze di livello devono essere contenute ovvero superate tramite rampe con pendenza adeguata in modo da non costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote. Nel primo caso si deve segnalare il dislivello con variazioni cromatiche; lo spigolo di eventuali soglie deve essere arrotondato.

Servizi igienici

Nei servizi igienici devono essere garantite, con opportuni accorgimenti spaziali, le manovre di una sedia a ruote necessarie per l’utilizzazione degli apparecchi sanitari.

Deve essere garantito in particolare:

- lo spazio necessario per l’accostamento laterale della sedia a ruote alla tazza e, ove presenti, al bidet, alla doccia, alla vasca da bagno, al lavatoio, alla lavatrice;

- lo spazio necessario per l’accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo, che deve essere del tipo a mensola;

- la dotazione di opportuni corrimano e di un campanello di emergenza posto in prossimità della tazza e della vasca.

Si deve dare preferenza a rubinetti con manovra a leva e, ove prevista, con erogazione dell’acqua calda regolabile mediante miscelatori termostatici, e a porte scorrevoli o che aprono verso l’esterno.

Ascensori e servoscala

L’ascensore deve avere una cabina di dimensioni minime tali da permettere l’uso da parte di una persona su sedia a ruote. Le porte di cabina e di piano devono essere del tipo automatico e di dimensioni tali da permettere l’accesso alla sedia a ruote. Il sistema di apertura delle porte deve essere dotato di idoneo meccanismo (come cellula fotoelettrica, costole mobili) per l’arresto e l’inversione della chiusura in caso di ostruzione del vano porta.

La bottoniera di comando interna ed esterna deve avere il comando più alto ad un’altezza adeguata alla persona su sedia a ruote ed essere idonea ad un uso agevole da parte dei non vedenti. Nell’interno della cabina devono essere posti un citofono, un campanello d’allarme, un segnale luminoso che confermi l’avvenuta ricezione all’esterno della chiamata di allarme, una luce di emergenza.

Il ripiano di fermata, anteriormente alla porta della cabina deve avere una profondità tale da contenere una sedia a ruote e consentire le manovre necessarie all’accesso.

Il D.M. 236/1989 fornisce le specifiche dimensioni per ciascuna tipologia di servoscala, intesa quale apparecchiatura costituita da un mezzo di carico opportunamente attrezzato per il trasporto di persone con ridotta o impedita capacità motoria, marciante lungo il lato di una scala o di un piano inclinato e che si sposta, azionato da un motore elettrico, nei due sensi di marcia vincolato a guida/e.

I servoscala si distinguono nelle seguenti categorie:

- pedana servoscala: per il trasporto di persona in piedi;

- sedile servoscala: per il trasporto di persona seduta;

- pedana servoscala a sedile ribaltabile: per il trasporto di persona in piedi o seduta;

- piattaforma servoscala a piattaforma ribaltabile: per il trasporto di persona su sedia a ruote;

- piattaforma servoscala a piattaforma e sedile ribaltabile: per il trasporto di persona su sedia a ruote o persona seduta.

I servoscala sono consentiti in via alternativa ad ascensori e preferibilmente, per superare differenze di quota non superiori a 4 metri.


A cura di Federica Colombini